26 maggio 2022

La Corte distrettuale di Gerusalemme ha annullato, mercoledì, la sentenza di un tribunale di grado inferiore ripristinando il divieto di ingresso nella Città Vecchia di Gerusalemme decretato dalla polizia a carico di quattro adolescenti ebrei che hanno pregato sul Monte del Tempio. “Impossibile minimizzare la delicatezza del Monte del Tempio, uno dei luoghi più esplosivi del Medio Oriente e forse del mondo intero”, ha scritto la giudice Einat Avman-Moller. I quattro erano stati fermati dalla polizia dopo che si erano inchinati e avevano recitato lo “Shema Israel” sulla spianata fra le moschee (considerato il luogo più sacro dell’ebraismo e il terzo luogo sacro dell’islam), violando la norma dello status quo secondo cui solo i musulmani possono pregare sul Monte del Tempio mentre i non-musulmani possono recarvisi ma non possono né pregare né compiere nessun altro gesto o rito religioso. I quattro ragazzi avevano presentato ricorso contro il bando, sostenendo d’essersi basati sulla dichiarazione del commissario-capo della polizia Kobi Shabtai che aveva garantito libertà di culto per tutti a Gerusalemme. Il giudice di primo grado Zion Saharay aveva accolto il ricorso, spiegando che non riteneva che inchinarsi e recitare una preghiera fosse motivo sufficiente per limitare la libertà di movimento, che è un diritto costituzionale. Il giudice aveva comunque sottolineato che la decisione riguardava esclusivamente l’ordine restrittivo del caso specifico, senza alcun riferimento alle norme generali sulla preghiera ebraica al Monte del Tempio. Anche l’ufficio del primo ministro israeliano aveva immediatamente dichiarato che non era previsto alcun cambiamento allo status quo. Ciononostante, la sentenza di primo grado aveva scatenato accese e minacciose reazioni da parte islamica, comprese Giordania e Autorità Palestinese. Intanto la polizia israeliana presentava ricorso contro la prima sentenza. Ora il tribunale distrettuale le ha dato ragione, spiegando che il diritto alla libertà di culto ebraico sul Monte del Tempio “non è assoluto e deve essere commisurato ad altri interessi, tra cui la salvaguardia dell’ordine pubblico”.